Fino al 30 aprile 2010 è possibile richiedere il bonus gas, un’agevolazione per le famiglie bisognose o numerose introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico e resa operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni.
Il bonus potrà essere richiesto presentando domanda al proprio Comune di residenza; per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009. Dopo il 30 aprile si potrà comunque richiedere il beneficio per i dodici mesi successivi, ma non si avrà diritto al bonus retroattvo.
A chi è riservato
Il Bonus, che consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale, può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza dell’ISEE (l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente):
Possono accedere al bonus per la fornitura nell’abitazione di residenza i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica è disponibile anche sui siti internet www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it .
Caratteristiche della misura
Il valore del bonus gas sarà differenziato:
Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, avrà una deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Il bonus è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta.
Per venire incontro alle richieste di informazioni, l’Autorità per l’energia ha attivato un call center al numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì).
Fonte: ministero dello Sviluppo economico
Data: 01/04/2010
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