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PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI AL 20/05/2023

COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

(Città Metropolitana di Genova)

Ordinanza Sindacale n.   08                 

Isola del Cantone 04 Maggio 2023

Oggetto: D.P.R. 16 aprile 2013 nr 74 – PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 16.4.2013 nr 74 relativo alla definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Accertato che il Comune di Isola del Cantone è classificato, secondo i disposti dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 nr 74, in zona climatica “E” per la quale l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00;

Rilevato che l’art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall’art. 4, con propria Ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Preso atto delle temperature esterne di questi giorni che non consentono nel breve periodo di garantire il raggiungimento di adeguate temperature all’interno delle proprie abitazioni e che rendono opportuna l’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione;

Visto l’articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;        

AUTORIZZA

1.Per garantire un buon livello di confort all’interno delle abitazioni, la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento esistenti nel Comune di Isola del Cantone nella misura di 07 (sette) ore giornaliere fino al 20.05.2023;

E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in duo o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00 di ogni giorno;

2.in tutti gli edifici di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/93 l’amministratore o, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a)l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza;

b)le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico;

3.il proprietario, così definito dalla lettera J) dell’articolo 1 comma 1 del D.P.R. 412/93, è tenuto:

a)al rispetto del periodo annuale di esercizio;

b)all’osservanza dell’orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9;

c)al mantenimento della temperatura ambientale entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all’art. 4.

AVVISA

che chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a e 2.582,28, così come previsto dall’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 nr 10.

Della presente Ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’albo Pretorio comunale, pubblicazione sul sito del Comune di Isola del Cantone nonché invio alla Polizia Locale e all’Ufficio tecnico.

 

IL SINDACO

Natale GATTO

Data: 05/05/2023





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