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Fondo nuovi nati - Sostegno a favore famiglie con un nuovo nato

Su iniziativa del Dipartimento per le politiche della Famiglia è attivo il “Fondo di credito per i nuovi nati”. Si tratta di  un sostegno economico a favore delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato nel triennio 2009-2010-2011 e che darà di fatto la possibilità di affrontare più serenamente le spese iniziali legate al lieto evento.

In sostanza le famiglie, senza limitazioni di reddito, possono chiedere alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, un prestito a tasso agevolato garantito dallo Stato fino a 5.000 € da restituire entro un periodo massimo di 5 anni. II finanziamento concesso può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa.

L’elenco degli istituti aderenti, continuamente aggiornato, è disponibile sul sito www.fondonuovinati.it e sul sito www.abi.it.

Chi intende usufruire del beneficio, scelto l’istituto presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta di accesso al finanziamento utilizzando la modulistica resa disponibile a tale scopo dall’istituto stesso e dichiarando:


- le proprie generalità e quelle del minore nata a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento);


- l’esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;

- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell’altro soggetto e dichiarazione che e richiesto un solo prestito per ogni minore.

La richiesta può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione.

Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell’anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.  In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto. Alla domanda occorre allegare il certificato di una struttura sanitaria pubblica che attesti la patologia sofferta.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l’ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull’erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l’importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

Č possibile estinguere il debito in un’unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediar

Data: 26/01/2010





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